Radiazione Veicoli dal PRA per Esportazione
AUTOVEICOLI
Secondo quanto stabilito dal novellato art. 103 del Codice della Strada, dal 1 gennaio 2020 per esportare definitivamente un veicolo all’estero si dovrà prima richiedere la radiazione del veicolo dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA).
Una volta effettuata la radiazione, il veicolo cancellato potrà circolare per raggiungere i transiti di confine per l’esportazione solo se munito del foglio di via e della targa provvisoria.
Pertanto per richiedere la cancellazione dal PRA di veicoli esportati a partire dal 1 gennaio 2020 i cittadini italiani non potranno più rivolgersi agli Uffici consolari presenti nel Paese in cui esportano definitivamente il veicolo.
Le richieste di radiazione di veicoli esportati entro il 31 dicembre 2019 e reimmatricolati nel 2020 continuano invece ad essere accettate dagli Uffici consolari secondo la normativa vigente fino al 31 marzo 2021 a condizione che i veicoli siano stati reimmatricolati con targa estera al momento della richiesta di radiazione. A tal fine il richiedente dovrà allegare a dimostrazione dei suddetti requisiti la copia della carta di circolazione estera e qualsiasi documentazione che, direttamente o indirettamente, dia prova dell’avvenuta esportazione all’estero del veicolo entro il 31/12/2019.
PATENTI DI GUIDA
In base all’Accordo bilaterale tra l’Italia e il Marocco del 26 novembre del 1991 (S.O.G.U. n.164 del 15/07/2000), i titolari di una patente di guida rilasciata da uno dei due Stati ha diritto a guidare nel territorio dell’altro Stato (art. 2).
La patente di guida rilasciata da uno dei due Stati scade di validità se il suo titolare si stabilisce nell’altro Stato (residenza abituale) o se soggiorna ininterrottamente per più o di un anno in tale Stato senza stabilirvisi.
Se il titolare della patente rilasciata da uno Stato acquisisce la residenza dell’altro Stato, egli deve entro un anno, provvedere a convertire la patente già in suo possesso con quella dello Stato ove risiede. In caso di inadempienza, l’interessato incorre nella sanzioni previste dalla normativa dello Stato (art. 5 del suddetto Accordo).
Prima di prendere un appuntamento per il rilascio dell’attestazione dell’avvenuta verifica del permanere dei requisiti di idoneità psichica e fisica (detto “rinnovo”) sul portale Prenot@mi , si prega di inviare per email a: casablanca.consolare@esteri.it la seguente documentazione:
– copia della patente scansionata fronte/retro in formato PDF;
– altro documento italiano in corso di validità;
Il Consolato, dopo le verifiche del caso, provvederà ad inviare un’email a seguito della quale sarà possibile prendere un appuntamento sul Prenot@mi .
Il giorno dell’appuntamento bisognerà presentarsi allo sportello muniti di:
- patente da rinnovare
- certificato medico rilasciato dai medici di fiducia di questo Consolato (elenco medici di fiducia)
- documento di riconoscimento in corso di validità
- copia dell’email ricevuta dal Consolato
ATTENZIONE: Il certificato medico dovrà riportare una data di rilascio non superiore a 6 mesi dal giorno dell’appuntamento.