1. Informazione generale
2. Chi si deve iscrivere all’AIRE
3. Modalità per chiedere l’iscrizione/variazione AIRE
4. Iscrizione AIRE di minorenni conviventi con un solo genitore
5. Modifiche della residenza all’estero (cambio indirizzo, trasferimento ad altri paesi)
6. Cancellazione dall’AIRE (rimpatrio in Italia, irreperibilità, perdita della cittadinanza, decesso)
7. Trasferimento AIRE/AIRE (cambio del Comune AIRE)
1. Informazione generale
L’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.) è stata istituita con legge 27 ottobre 1988, n. 470.
Essa è gestita dai Comuni italiani e dal Ministero dell’Interno sulla base delle informazioni provenienti dagli Uffici consolari. Dato che l’unico ente titolare delle funzioni anagrafiche è il Comune italiano, la richiesta d’iscrizione all’AIRE viene inoltrata al Comune competente, il quale provvede all’aggiornamento della posizione di residenza e delle liste elettorali.
L’iscrizione AIRE comporta la cancellazione dalla residenza dal territorio della Repubblica (cancellazione dall’A.P.R. – Anagrafe della Popolazione Residente). Una volta effettuata viene notificata direttamente dal Comune al cittadino. La mancata notifica da parte del Comune non comporta necessariamente una mancata iscrizione all’AIRE. Per eventuali verifiche i cittadini dovranno interpellare direttamente il proprio Comune, e NON l’ufficio consolare.
L’iscrizione all’AIRE, una volta perfezionata, produrrà i suoi effetti a decorrere dalla data in cui il cittadino aveva presentato l’istanza all’Ufficio Consolare (D.L 25 marzo 2019 n.22 art.16 comma 3).
La legge consente anche di anticipare la dichiarazione di trasferimento all’estero quando si lascia l’Italia (c.d. “pre-iscrizione”); in questi casi va comunque effettuata entro 90 giorni dall’espatrio la richiesta di iscrizione presso l’Ufficio Consolare competente.
L’iscrizione all’A.I.R.E. è a titolo GRATUITO, oltre ad identificarsi come un diritto-dovere che comporta per i cittadini italiani la possibilità di usufruire dei servizi consolari (rilascio documenti e dichiarazioni, passaporti, assistenza, atti notarili, stato civile, ecc.), di ottenere certificati dal Comune di iscrizione A.I.R.E. e dal Consolato nella cui circoscrizione sono residenti nonché di esercitare con regolarità il diritto di voto.
S’informa che i tempi di evasione delle richieste AIRE/AIRE, non ritenute pratiche urgenti, sono indicativamente di 90 giorni. I casi di particolare emergenza dovranno essere specificamente segnalati e motivati al Consolato, e dovranno essere valutati dall’ufficio.
2. Chi si deve iscrivere all’AIRE
I cittadini italiani che per legge si devono obbligatoriamente iscrivere all’AIRE sono:
• i cittadini che trasferiscono la propria residenza all’estero per periodi superiori a 12 mesi; la dichiarazione deve essere presentata entro 90 giorni dall’espatrio definitivo
• quelli che già risiedono all’estero, sia perché nati all’estero che per successivo acquisto della cittadinanza italiana a qualsiasi titolo
Non devono iscriversi all’AIRE invece:
• le persone che si recano all’estero per un periodo di tempo inferiore ad un anno (per es.: lavoratori stagionali, studenti) e che devono quindi mantenere la residenza in Italia
• i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all’estero, che siano notificati ai sensi delle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari rispettivamente del 1961 e del 1963
• i dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo della scuola collocati fuori ruolo ed inviati all’estero nell’ambito di attività scolastiche fuori dal territorio nazionale
• i militari italiani in servizio presso gli uffici e le strutture della NATO dislocate all’estero
3. Modalità per chiedere l’iscrizione/variazione AIRE
A) tramite il portale FAST IT (Farnesina Servizi Telematici per Italiani all’estero – ex “SECOLI”) previa registrazione dell’utente nel sistema; il portale permette al cittadino di chiedere l’iscrizione AIRE compilando on-line il modulo di iscrizione ed allegando il documento d’identità e la prova di residenza di tutti i membri della famiglia. Dopo la registrazione e dopo aver attivato il proprio account, è necessario accedere nuovamente al portale e aprire una pratica AIRE selezionando “Anagrafe Consolare e AIRE” tra i servizi disponibili.
In caso di qualsiasi problema di natura informatica non verrà dato supporto tecnico e pertanto si consiglia di fare la richiesta via mail o per posta (punto B). I messaggi del portale FAST IT sono unidirezionali e servono unicamente a notificare eventuali rifiuti o problemi delle pratiche presentate. Non si darà risposta ad eventuali conversazioni avviate tramite il portale.
Per indicazioni su come utilizzare il portale FAST IT clicca qui
B) se non si dispone di PC, stampante o scanner oppure in caso di problemi tecnici – poiché non è possibile fornire assistenza personalizzata – la richiesta si può presentare:
– per posta cartacea in busta chiusa indirizzata al Consolato Generale (21, Avenue Hassan Souktani – Casablanca)
– per e-mail all’indirizzo: casablanca.consolare@esteri.it
inviando:
· apposito modulo firmato dal dichiarante (clicca qui)
· fotocopia dei documenti d’identità italiani di tutti i componenti del nucleo familiare che sono residenti all’estero e che vivono nella stessa abitazione (passaporto, carta d’identità); in caso di coniuge straniero copia del passaporto nazionale (facoltativo)
· prova di residenza: permesso di soggiorno o certificato di residenza rilasciato dalle Autorità Marocchine, copia del contratto di lavoro, copia del contratto d’affitto; oppure fatture relative ad utenze di pubblici servizi: telefono fisso, acqua, luce o gas.
C) presentandosi di persona, solo su appuntamento: clicca qui
NON È PERMESSO L’INVIO DI RICHIESTE DI SERVIZI CONSOLARI CONTESTUALMENTE ALLA RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALL’AIRE (PER ES.: RICHIESTA PASSAPORTO, CARTA D’IDENTITÀ, CERTIFICATI, ECC.). Tali servizi potranno essere richiesti ed erogati solo dopo la ricezione dell’avviso formale di avvio della procedura di iscrizione/variazione AIRE al Comune competente, che verrà inviata al cittadino presso la sua casella email personale.
Ciascun componente del nucleo familiare maggiorenne dovrà compilare il proprio modulo mentre per i figli minorenni il modulo verrà compilato e firmato da uno dei genitori. Sarà cura del Comune italiano notificare, direttamente agli interessati, l’avvenuta iscrizione nei registri AIRE.
4. Iscrizione all’AIRE di minori conviventi con un solo genitore
Si precisa che l’iscrizione AIRE di un minorenne ha come unico scopo quello di attestare l’effettiva residenza (ovvero l’abituale dimora) del cittadino all’estero e pertanto prescinde da eventuali contestazioni derivanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria italiana o locale.
Entrambi i genitori di un minorenne hanno la responsabilità genitoriale che si esercita di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono quindi la residenza abituale del minore. La richiesta di iscrizione/variazione AIRE di un minore non convivente con entrambi i genitori deve essere sottoscritta da entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale e corredata dalle copie dei documenti d’identità di entrambi i firmatari.
In difetto dell’espressione di volontà di entrambi i genitori, la domanda dovrà essere integrata con il consenso mancante. Il consenso deve essere attuale, cioè espresso in tempi ravvicinati o comunque richiamarsi espressamente alla domanda di variazione della residenza. Qualora l’istante dichiari l’inesistenza dell’altro consenso, ad esempio per morte dell’altro genitore o per provvedimento giurisdizionale interdittivo della sua genitorialità, o perché il minore è stato riconosciuto da un solo genitore, dovrà fornire evidenza documentale. Qualora l’istante dichiari invece la semplice impossibilità di ottenere il consenso dell’altro genitore (non solo, ad esempio, nel caso di irreperibilità dello stesso, ma soprattutto in caso di mero disinteresse) dovrà fornire le ultime coordinate conosciute dove egli risulta potenzialmente rintracciabile, intendendo come tali non solo l’indirizzo, ma anche eventuali contatti telefonici o di posta elettronica. Per le modalità di iscrizione vedere il punto 3.
5. Modifiche della residenza all’estero (cambio di indirizzo, trasferimento ad altri paesi)
Dopo aver ottenuto l’iscrizione nell’AIRE dal Comune competente, i cittadini devono mantenere aggiornata la propria posizione anagrafica, comunicando tempestivamente all’Ufficio Consolare competente qualsiasi modifica della residenza all’estero:
• cambio dell’indirizzo di residenza all’interno della stessa circoscrizione consolare;
• trasferimento ad un altro Paese all’estero oppure alla circoscrizione consolare di competenza dell’Ambasciata d’Italia a Rabat (in ogni caso sarà necessario presentare nuova richiesta d’iscrizione all’Ufficio consolare competente per la nuova residenza);
La variazione di indirizzo all’interno della stessa circoscrizione consolare può essere comunicato:
A) tramite il portale FAST IT
B) tramite mail all’indirizzo casablanca.consolare@esteri.it allegando la scansione dell’apposito modulo compilato e firmato (cliccare qui), il certificato di residenza rilasciato dalle Autorità Marocchine e copia del documento di identità del dichiarante.
C) per posta ordinaria inviando il modulo firmato (cliccare qui) accompagnato da un certificato di residenza rilasciato dalle Autorità Marocchine e copia del documento di identità del dichiarante, in busta chiusa indirizzata alla Consolato Generale d’Italia, 21, Avenue Hassan Souktani – Casablanca.
È necessario comunicare l’aggiornamento anche per modifiche dello stato civile o per l’eventuale trascrizione in Italia degli atti stranieri (matrimonio, nascita, divorzio, morte, etc.)
6. Cancellazione dall’AIRE (rimpatrio, irreperibilità, perdita cittadinanza, decesso)
Rimpatrio
– I cittadini iscritti AIRE che rientrano definitivamente in Italia dovranno presentarsi presso il Comune dove hanno deciso di stabilirsi per dichiarare il nuovo indirizzo di residenza.
– Nella stessa data il Comune provvederà alla cancellazione dall’AIRE con contestuale iscrizione in APR (Anagrafe Popolazione Residente).
– È cura del Comune comunicare ufficialmente la data di decorrenza del rimpatrio al Consolato di provenienza che registrerà nei propri schedari consolari il rimpatrio.
Secondo la normativa vigente, l’Ufficio consolare è competente a trasmettere al Comune italiano le dichiarazioni fornite dai cittadini residenti nella circoscrizione consolare solo relativamente all’espatrio e alla residenza all’estero, ma non relativamente al rimpatrio (DL 71/2011, art. 9, Anagrafe degli italiani residenti all’estero – AIRE). Sulla base dei dati contenuti nello schedario consolare (art. 8 del DL 71/2011) l’ufficio consolare della circoscrizione di immigrazione o di residenza provvede a trasmettere al comune italiano competente i dati richiesti dalla legislazione in materia di anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE). I dati sono relativi alle dichiarazioni fornite dai cittadini italiani che trasferiscono la propria residenza da un comune italiano all’estero, ovvero a quelle relative alla residenza all’estero, nonché a quelle concernenti il cambiamento di residenza o di abitazione all’estero. La Legge 470/88 (art. 4.1, lett. a), e 5.1) e il DPR 223/1989 (art.13) indicano la competenza degli Ufficiali di anagrafe dei Comuni a raccogliere le dichiarazioni anagrafiche per il trasferimento dall’estero, a provvedere alla cancellazione dalle anagrafi degli italiani all’estero e alla comunicazione agli Uffici consolari interessati.
La cancellazione dall’Aire per rimpatrio con il conseguente aggiornamento dello schedario consolare può avvenire solo in seguito alla conferma dell’iscrizione del cittadino presso l’APR da parte del Comune italiano, che ripristina la residenza anagrafica e l’iscrizione nell’elenco degli elettori nel territorio della Repubblica e ne dà comunicazione all’Ufficio consolare.
Altri motivi di cancellazione dell’AIRE sono:
- per irreperibilità, in particolare quando non risulti più valido l’indirizzo all’estero (per questo motivo è fondamentale comunicare tempestivamente le variazioni di indirizzo). Qualora l’Ufficio consolare abbia notizia che il cittadino italiano iscritto nella propria circoscrizione consolare abbia lasciato il territorio, in mancanza di conferma di rimpatrio dello stesso da parte del Comune italiano e di iscrizione in APR, dovrà procedere alla richiesta di cancellazione per irreperibilità, previa verifica del fatto che l’indirizzo di recapito non è più attuale.
- per perdita della cittadinanza italiana
- per decesso (compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata)
7. Trasferimento AIRE/AIRE (cambio del Comune AIRE)
I cittadini già iscritti nell’AIRE di un Comune possono richiedere di spostare tale iscrizione presso un altro Comune, presentando apposita domanda nei casi previsti dalla legge, che sono solo quelli indicati di seguito:
1. trasferimento nell’AIRE di un Comune nella cui APR (Anagrafe della popolazione residente in Italia) sono iscritti membri del nucleo familiare
2. trasferimento nell’AIRE di un Comune nella cui AIRE sono già iscritti membri del nucleo familiare
In casi diversi da questi due sopra elencati, il trasferimento è soggetto alla valutazione dei due Comuni interessati. In caso di accettazione della domanda di trasferimento AIRE, viene spostata anche l’iscrizione nelle liste elettorali del nuovo Comune.
Per spostare assieme a sé i figli minorenni è necessario allegare una dichiarazione di assenso firmata da entrambi i genitori. I figli maggiorenni invece devono presentare una richiesta di trasferimento individuale.