La cittadinanza italiana
La cittadinanza italiana è attualmente regolata dalla legge n.91 del 5 febbraio 1992, entrata in vigore il 16 agosto 1992.
RICEVIMENTO PUBBLICO
Si riceve solo previo appuntamento da richiedere tramite e-mail all’indirizzo: casablanca.cittadinanza@esteri.it
TIPI DI RICHIESTE DI CITTADINANZA
I. RICONOSCIMENTO DEL POSSESSO DELLA CITTADINANZA ITALIANA JURE SANGUINIS (DISCENDENZA DIRETTA SENZA INTERRUZIONE DI POSSESSO)
Ai sensi della Legge n. 555/1912 sulla cittadinanza italiana, la prole nata all’estero da cittadino italiano acquisisce dalla nascita il possesso della cittadinanza italiana.
Le condizioni richieste per il riconoscimento sono:
– la dimostrazione della discendenza dall’avo italiano emigrato;
– la prova dell’assenza d’interruzioni nella trasmissione della cittadinanza.
Lo straniero di origine italiana, residente all’estero, deve rivolgersi all’Autorità consolare italiana competente per luogo di residenza all’estero.
L’istanza senza data e firma, corredata da tutta la documentazione in originale di seguito elencata, deve essere presentata dall’interessato all’Ufficio cittadinanza di questo Consolato Generale previo appuntamento casablanca.cittadinanza@esteri.it
L’appuntamento è esclusivamente per la persona interessata ed eventuali figli minori. Non saranno presi in considerazione le richieste di altri parenti.
Documenti da presentare:
– estratto per riassunto dell’atto di nascita dell’avo italiano emigrato all’estero, rilasciato dal comune italiano ove egli nacque (comprensivo di tutte le annotazioni ed ovviamente essenziali le eventuali annotazioni in ordine di perdita e/o riacquisto della cittadinanza italiana);
– atti di nascita, in copia integrale, muniti di traduzione ufficiale italiana di tutti i suoi discendenti in linea retta, compreso quello della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;
– atto di matrimonio, in copia integrale, dell’avo italiano emigrato all’estero e dei suoi discendenti, in linea retta – compreso quello dei genitori del richiedente -, munito di traduzione ufficiale italiana se contratto all’estero;
– atti di morte, in copia integrale, dell’avo italiano emigrato all’estero e dei discendenti;
– certificato rilasciato dalle competenti Autorità dello Stato estero d’emigrazione, munito di traduzione ufficiale in lingua italiana attestante che l’avo italiano (indicando anche data e luogo di nascita), a suo tempo emigrato dall’Italia, non acquistò la cittadinanza dello stato estero d’emigrazione anteriormente alla nascita dell’ascendente dell’interessato.
N.B. Qualora l’ascendente italiano, nato in Italia ed emigrato all’estero, abbia utilizzato il proprio nome e cognome in forme diverse, ovvero le generalità dello stesso siano indicate in modo diverso negli atti relativi ai discendenti, è necessario che esse vengano tutte riportate nel predetto certificato;
– certificato di residenza;
– passaporto del richiedente con fotocopia delle pagine con foto e firma.
È responsabilità del richiedente fare in modo che tutti i documenti contengano informazioni corrette relativamente a nomi, cognomi, date e luoghi di nascita. Ogni discrepanza nei certificati può tardare o ostacolare la procedura di riconoscimento della cittadinanza italiana. L’ufficio, qualora ne ravvisi la necessità, si riserva la facoltà di richiedere eventuale documentazione integrativa.
N.B. La documentazione straniera deve essere presentata in originale e non dovrà risultare spaginata, in quanto i punti metallici e i timbri di congiunzione attestano l’autenticità del documento.
Con decorrenza dal 14 agosto 2016, il Regno del Marocco ha aderito alla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961 relativa all’abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri. Pertanto, a partire da tale data gli Uffici Consolari italiani in Marocco non sono più autorizzati a legalizzare gli atti pubblici marocchini destinati a valere in Italia.
I documenti rilasciati dalle Autorità marocchine devono essere debitamente tradotti in italiano da un traduttore giurato (la lista dei traduttori giurati).
I documenti originali e la traduzione devono essere muniti di Apostille (maggiori informazioni sul sito www.apostille.ma).
NOTA BENE: A partire dall’08 luglio 2014, data di entrata in vigore della Legge 23 giugno 2014, n. 89, le istanze di riconoscimento della cittadinanza italiana saranno soggette ad un contributo di Euro 300, da versare in contanti (dirham marocchini) il giorno dell’appuntamento.
Il procedimento per l’accertamento del possesso della cittadinanza italiana sarà concluso entro 730 giorni, così come stabilito dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 33 del 17/01/2014, in G.U. n. 64 del 18/03/2014.
II.CITTADINANZA PER MATRIMONIO O UNIONE CIVILE
1.Cenni normativi
In conformità alla normativa in vigore, che richiede la conoscenza della lingua italiana, le informazioni relative alla cittadinanza per matrimonio vengono fornite in italiano.
Coloro che richiedono la cittadinanza italiana per matrimonio o unione civile devono essere a conoscenza dei doveri nei confronti della Repubblica italiana, primi fra tutti l’adesione ai valori nazionali e l’irreprensibilità della condotta.
L’acquisto della cittadinanza italiana da parte del coniuge straniero o apolide che abbia contratto matrimonio con cittadino italiano a partire dal 27 aprile 1983 è attualmente regolato dalla Legge 5 febbraio 1992 n. 91 (artt. 5, 6, 7 e 8) e successive modifiche.
Le richieste di cittadinanza italiana possono essere presentate anche da parte del cittadino o della cittadina stranieri che hanno costituito un’unione civile con cittadino/a italiano/a trascritta nei registri dello stato civile del Comune italiano (D. Lgs. 5, 6 e 7/ 2017).
Il coniuge/parte dell’unione civile straniero può acquistare la cittadinanza italiana su domanda, in presenza dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente, come spiegato nelle sezioni successive.
Riferimenti normativi:
– Legge N.123 del 21 aprile 1983
– Legge N. 91 del 5 febbraio 1992
– Decreti legislativi N. 5, 6 e 7 del 19 gennaio 2017
– Decreto Legge N. 113 del 4 ottobre 2018 (decreto sicurezza), convertito dalla Legge N.132 del 1° dicembre 2018
– Decreto Legge N. 130 del 21 ottobre 2020, convertito dalla Legge N. 173 del 18 dicembre 2020
2.Requisiti per la richiesta della cittadinanza per matrimonio
– Residenza nella circoscrizione consolare: Il richiedente dovrà indirizzare la domanda alla Rappresentanza diplomatico-consolare competente per la sua residenza;
N.B. Il coniuge/parte dell’unione civile di nazionalità italiana deve essere residente e regolarmente iscritto all’anagrafe degli italiani residenti all’estero (A.I.R.E.) della circoscrizione consolare di competenza e convivente allo stesso indirizzo del richiedente la cittadinanza. In caso contrario, dovrà fornire documentazione comprovante la motivazione (es. lavoro, scolarità dei figli, cure mediche o altro), che determina o ha determinato la necessità di domicilio disgiunto;
– Termini di presentazione: la domanda può essere presentatatre anni dopo il matrimonio/unione civile se il coniuge è cittadino italiano iure sanguinis; in caso di naturalizzazione avvenuta dopo il matrimonio, i tre anni decorrono dalla data della naturalizzazione del coniuge. I tre anni vengono ridotti a un anno e mezzo in presenza di figli minori nati o adottati dai coniugi;
– Trascrizione del matrimonio/unione civile: se avvenuti all’estero, devono essere stati trascritti presso il Comune in Italia;
– Validità del matrimonio/unione civile e stabilità del vincolo di coniugio/unione civile fino all’adozione del provvedimento di concessione della cittadinanza. Al fine del conferimento della cittadinanza italiana, alla data di adozione del decreto non devono essere intervenuti lo scioglimento, l’annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio/unione civile (separazione personale, divorzio, decesso del coniuge o parte dell’unione civile);
– Assenza di sentenze di condanna da parte delle Autorità giudiziarie italiane per reati per i quali sia prevista una pena superiore a tre anni di reclusione;
– Assenza di sentenze di condanna da parte delle Autorità giudiziarie straniere ad una pena superiore ad un anno per reati non politici;
– Assenza di condanne per delitti contro la personalità dello Stato;
– Assenza di motivi ostativi per la sicurezza della Repubblica;
– Conoscenza della lingua italiana non inferiore a livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER).
– Pagamento delle tasse e percezioni indicate nella sezione documenti e costi.
3. DOCUMENTI necessari per la richiesta di cittadinanza
1. Estratto dell’atto di nascita o equivalente: in originale, rilasciato possibilmente da non oltre sei mesi dal Paese in cui si è nati, completo di tutte le generalità (incluse paternità e maternità), debitamente legalizzato/apostillato e tradotto in lingua italiana.
La traduzione, a meno che non sia apostillata o legalizzata da altre autorità italiane in Italia o all’estero, deve essere apostillata dalle autoritá marocchine (www.apostille.ma).
IMPORTANTE: in caso di cambi nome e cognome sia volontari sia a seguito del matrimonio o di eventuali correzioni, si dovrá caricare documentazione probatoria del cambio/correzione.
2. Certificato Penale del Paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza (a partire dai 14 anni d’età) – tranne l’Italia – e dei Paesi di cui si possiede la cittadinanza, in originale, rilasciato da non oltre sei mesi prima della presentazione della domanda, debitamente legalizzato/apostillato e tradotto in lingua italiana. La traduzione, a meno che non sia apostillata o legalizzata da altre autorità italiane in Italia o all’estero, deve essere apostillata dalle autoritá marocchine (www.apostille.ma).
Il richiedente è esonerato dal presentare il certificato penale del Paese di origine solo se lo ha lasciato prima del compimento dei 14 anni e non ne ha conservato la cittadinanza.
3. Ricevuta del versamento del contributo di euro 250,00 a favore del Ministero dell’Interno, con le modalità indicate nella sezione “Costi”.
4. Documento di identità: fotocopia del passaporto in corso di validità (pagine con i dati personali, fotografia, date di rilascio e scadenza) oppure carta di identità.
5. Copia dell’atto di matrimonio o estratto per riassunto del registro dei matrimoni, da richiedere al competente Comune italiano in cui l’atto risulta trascritto, possibilmente rilasciato da non oltre sei mesi prima dell’istanza. Questo documento può essere inserito al momento della presentazione della domanda alla voce “documento generico” e andrà presentato al momento della convocazione presso gli Uffici Consolari.
NOTA BENE: Qualora il richiedente sia un cittadino UE, potrà avvalersi dell’autocertificazione al posto dell’atto di matrimonio, stato di famiglia e certificato di cittadinanza del coniuge/parte dell’unione civile (DPR 445/2000)
6. Certificato di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER) o titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale.
Gli enti certificatori CLIQ (Certificazione Lingua Italiana di Qualità) – eventualmente in regime di collaborazione con i locali istituti italiani di cultura – sono esclusivamente l’Università per stranieri di Siena, l’Università per stranieri di Perugia, l’Università Roma Tre e la Società Dante Alighieri
Non sono tenuti alla presentazione del titolo di conoscenza della lingua italiana:
1. Gli stranieri (anche se residenti all’estero) che abbiano sottoscritto l’accordo di integrazione di cui all’art. 4 bis del d.lgs. n. 286/1998 Testo Unico Immigrazione
2. I titolari di permesso di soggiorno UE (o CE) italiano per soggiornanti di lungo periodo di cui all’articolo 9 del medesimo testo unico
4.PROCEDURA
FASE 1 – REGISTRAZIONE
Il richiedente dovrà effettuare la registrazione sul portale del Ministero dell’Interno (https://www.interno.gov.it/it/temi/cittadinanza-e-altri-diritti-civili/cittadinanza/cittadinanza-invia-tua-domanda)
Si precisa che l’indirizzo email dichiarato sul portale in fase di inoltro della domanda on line costituisce domicilio eletto (art. 47 c.c.), si rende pertanto necessaria una frequente consultazione della propria email in quanto tutte le comunicazioni relative alla domanda di cittadinanza, ivi comprese richieste di integrazione documentale, convocazioni, notifiche di provvedimenti, ecc. avverranno UNICAMENTE tramite canale informatico.
FASE 2 – INSERIMENTO DELLA DOMANDA (Modello AE)
Una volta registrato, il richiedente potrà procedere alla compilazione della domanda “online” e all’inserimento di tutti i documenti richiesti sull’apposito portale del Ministero dell’Interno:
(https://portaleserviziapp.dlci.interno.it). Qualsiasi domanda di carattere tecnico o di contenuto relativa all’istanza online dovrà essere risolta rivolgendosi direttamente al Ministero dell’Interno che ha predisposto un servizio di assistenza con FAQ e HelpDesk dedicati.
Attenzione: NOTE PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA ONLINE
– nel modulo di registrazione vanno inseriti DATA E LUOGO DI NASCITA così come indicati nell’atto di nascita.
– vanno riportate le GENERALITÀ indicate in atti e documenti formati all’estero dalle competenti autorità straniere. In caso di discordanze, fornire documentazione giustificativa.
– specificare nell’istanza l’eventuale presenza di figli minori del/della richiedente, nati da una precedente relazione.
– se il richiedente risiede in Italia si dovrá presentare l’istanza alla Prefettura di riferimento per la residenza e non alla Autoritá italiana nel territorio del paese di origine.
– i documenti vanno caricati integralmente, ovvero l’originale apostillato/legalizzato e la relativa traduzione apostillata.
FASE 3 – VERIFICA CONSOLARE
L’Ufficio Consolare sarà automaticamente informato della presentazione della domanda e procederà alle necessarie VERIFICHE.
Il richiedente riceverà quindi, in modalità telematica tramite il portale del Ministero dell’Interno, una comunicazione relativa all’accettazione o al motivo dell’inammissibilità.
In caso di accettazione della domanda, il richiedente sarà convocato, per via telematica attraverso il Portale, presso la Rappresentanza diplomatico-consolare per l’autentica della firma apposta sulla domanda di cittadinanza, per la consegna di tutta la documentazione cartacea IN ORIGINALE, ivi compresa quella già trasmessa per via telematica tramite il Portale, per la riscossione o verifica dell’avvenuto pagamento delle percezioni consolari previste.
Tutta la documentazione di cui sopra sarà conservata in originale dalla Rappresentanza diplomatico-consolare, ad eccezione del passaporto e del certificato linguistico, per i quali verrà effettuata una copia conforme con relativi pagamenti.
FASE 4 – VALUTAZIONE E TERMINI DEL PROCEDIMENTO
La valutazione della domanda e la definizione del procedimento sono di esclusiva competenza del Ministero dell’Interno: 24 mesi dalla data di presentazione della domanda – prorogabili fino al massimo di 36 mesi – per le istanze di cittadinanza presentate a partire dal 20 dicembre 2020 (data di entrata in vigore della L. 18 dicembre 2020 n. 173). Qualora al termine della valutazione della pratica il procedimento si concluda positivamente, il Ministero dell’Interno invierà il Decreto di conferimento di cittadinanza italiana alla Rappresentanza diplomatico-consolare competente per residenza dell’interessato/a.
FASE 5 – DECRETO, NOTIFICA E GIURAMENTO
Il Decreto di conferimento della cittadinanza italiana verrà notificato – tramite portale – con comunicazione indirizzata all’email indicata dal richiedente in fase di registrazione. All’atto della notifica verranno altresì richiesti documenti – previsti dalla normativa nazionale – volti a verificare la permanenza del vincolo coniugale. Tali documenti devono avere data successiva all’adozione del decreto:
– atto integrale di matrimonio rilasciato dal competente Comune italiano;
– certificato penale del Paese di attuale residenza, debitamente legalizzato e tradotto (vedi sezione documenti).
Alla data di adozione del decreto, quindi, non deve essere intervenuto lo scioglimento, l’annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio o dell’unione civile né la separazione personale (sentenza di separazione).
Entro e non oltre sei mesi dalla notifica, l’interessato verrà convocato presso gli uffici consolari, per prestare giuramento di fedeltà alla Repubblica e alle sue leggi.
È previsto il pagamento della marca da bollo sul decreto.
L’atto integrale di matrimonio va richiesto al Comune italiano nei cui registri l’atto risulta trascritto; il certificato penale si richiede alle Autorità competenti nel paese di residenza e dovrà essere in regola con le disposizioni in materia di legalizzazione/apostille e traduzione, come spiegato nella sezione “documenti”.
La persona interessata presterà giuramento di fedeltà alla Repubblica italiana pronunciando le parole:
“GIURO DI ESSERE FEDELE ALLA REPUBBLICA E DI OSSERVARE LA COSTITUZIONE E LE LEGGI DELLO STATO”
Gli effetti del giuramento, ovvero l’acquisto della cittadinanza italiana, saranno efficaci a partire dal giorno successivo a quello del giuramento.
Il certificato di nascita originale sarà inviato per la trascrizione al Comune italiano di riferimento insieme alla richiesta di iscrizione all’AIRE e al verbale dell’avvenuto giuramento.
5. SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA E COSTI
Se il richiedente è un cittadino di un paese UE potrà avvalersi dell’autocertificazione per il possesso della cittadinanza italiana del coniuge/parte dell’unione civile, per il vincolo di coniugio/unione civile con cittadino/a italiano/a e la composizione del nucleo familiare.
Le informazioni, i dati e i documenti già in possesso della Pubblica Amministrazione sono acquisite d’ufficio, previa indicazione da parte dell’interessato degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni richieste (DPR 445/2000).
COSTI
Contributo di euro 250,00 a favore del Ministero dell’Interno, da effettuare esclusivamente sul conto corrente indicato dal Ministero dell’Interno (ricevuta da inserire nella domanda online)
“Ministero dell’Interno D.L.C.I Cittadinanza”
Nome della Banca: Poste Italiane S.p.A.
Codice IBAN: IT54D0760103200000000809020
Causale del versamento: Richiesta cittadinanza per matrimonio ex art. 5 L. 91/1992 e nome e cognome del richiedente
Codice BIC/SWIFT di Poste Italiane: BPPIITRRXXX (per bonifici esteri);
Codice BIC/SWIFT: PIBPITRA (per operazioni del circuito EUROGIRO)
Articoli della tabella consolare da applicare
• Autentica di firma sull’istanza: art. 24
• Marca da bollo sull’istanza: art. N/A
• Legalizzazione firma del traduttore: art. 69
• Copia conforme del documento di identità in corso di validità: art 71.
(Laddove il documento non sia in caratteri latini occorre anche la traduzione)
• Copia conforme della certificazione linguistica: art. 71
• Conformità’ della traduzione di atti di stato civile e certificati penali: art 72
• Marca da bollo sul decreto di cittadinanza: art N/A
6. CONTATTI E LINK UTILI
TROVA IL TUO CONSOLATO
https://serviziconsolarionline.esteri.it/ScoFE/services/consulate/find-consulate.sco
INVIA LA TUA DOMANDA AL MINISTERO DELL’INTERNO https://portaleserviziapp.dlci.interno.it
SITO DEL MINISTERO DEGLI ESTERI https://www.esteri.it/mae/it/servizi/italiani-all-estero/cittadinanza.html
TABELLA CONSOLARE
https://www.esteri.it/mae/en/ministero/normativaonline/normativa_consolare/tariffa%20consolare
III.Cittadinanza per matrimonio prima del 27 aprile 1983, ai sensi dell’art. 10, comma 2 della legge 555/1912
Le donne straniere che hanno contratto matrimonio prima del 27/04/1983 con cittadino italiano hanno titolo all’attribuzione della cittadinanza italiana per automatismo di legge.
Si ribadisce che questa fattispecie è applicabile solo alle donne e non ai mariti.
Ai fini dell’attribuzione della cittadinanza italiana, la moglie del cittadino italiano potrà presentare:
– Estratto dell’atto di nascita o equivalente: in originale, possibilmente recente e rilasciato dal Paese in cui si è nati, completo di tutte le generalità (incluse paternità e maternità), debitamente legalizzato/apostillato e tradotto in lingua italiana. La traduzione dovrà essere legalizzata/apostillata o asseverata.
– Estratto dell’atto di matrimonio (o copia integrale), possibilmente recente, rilasciato dal Comune in cui l’atto risulta trascritto.
Nel caso in cui il matrimonio avvenuto all’estero non risulti trascritto in Italia, sarà necessario presentare anche l’atto di matrimonio estero originale e tradotto in italiano, debitamente perfezionato con legalizzazione/apostille rilasciato dalle Autorità di stato civile del Paese in cui si è verificato l’evento. La traduzione dovrà essere legalizzata/apostillata o asseverata.
– Certificato di residenza o equivalente nella circoscrizione consolare.
– Copia del passaporto o documento d’identità dell’interessata.
– Copia del passaporto/carta d’identità del coniuge italiano (ove disponibile).
Qualora le richiedenti non abbiano mai posseduto un passaporto o una carta di identità italiani ovvero non risultino essere state iscritte all’AIRE in data antecedente al 08/07/2014, sono tenute altresì a presentare:
– Pagamento del contributo di Euro 300 (da effettuarsi in Dirham in contanti al giorno dell’appuntamento per la consegna della documentazione).
Si rammenta inoltre che, nella vigenza della legge 555/1912, fino al 26/04/1983, prima dell’entrata in vigore della legge 123/1983 in data 27/04/1983, lo scioglimento del vincolo coniugale, a seguito di morte del coniuge italiano o divorzio, comportava: la perdita della cittadinanza italiana in capo alla moglie che avesse riacquistato (o non avesse mai perso) la propria cittadinanza d’origine e avesse riportato o semplicemente se avesse mantenuto la sua residenza all’estero.
Le richieste di cittadinanza per matrimonio avvenuto prima del 27/04/1983 dovranno essere presentate personalmente a sportello previo appuntamento via email.
Contatti e informazioni: Si riceve solo previo appuntamento da richiedere tramite e-mail all’indirizzo: casablanca.cittadinanza@esteri.it