In data 4 dicembre 2018 e’ stato introdotto l’art. 9.1 alla Legge n. 91 del 5 febbraio 1992, che regola le modalità di acquisizione della cittadinanza italiana.
Il nuovo articolo prevede il possesso di un’adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro comune di riferimento per la conoscenza delle lingue, quale condizione per il riconoscimento della cittadinanza ai sensi dei
seguenti articoli della suddetta legge : art. 5, naturalizzazione per matrimonio con cittadino italiano e art. 9, concessione della cittadinanza con decreto del Presidente della Repubblica.
L’accertamento della conoscenza della lingua va effettuato attraverso l’acquisizione da parte di questo Consolato Generale di :
· Un titolo di studio rilasciato da un istituto italiano di istruzione pubblico o da un istituto paritario; o
· Una certificazione rilasciata da un ente certificatore.
Al momento possono considerarsi enti certificatori, appartenenti al sistema di Certificazione della Lingua Italiana di Qualità
- L’Universita’ per stranieri di Siena
- L’Universita’ per stranieri di Perugia
- L’Universita’ Roma Tre
- La Societa’ Dante Alighieri in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura
Si informa inoltre che l’importo del contributo dovuto al Ministero dell’Interno per tali pratiche passa da 200,00 € a € 250,00, ai sensi del nuovo art. 9-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91.
Le modalita’ di versamento del contributo rimangono le stesse.
Per non incorrere nel rigetto dell’istanza si raccomanda di tenersi aggiornati seguendo su questo sito le pubblicazioni che seguiranno.