{"id":96,"date":"2023-04-03T19:30:58","date_gmt":"2023-04-03T17:30:58","guid":{"rendered":"https:\/\/consolatozurigo.esteri.it\/?page_id=96"},"modified":"2025-08-26T16:51:49","modified_gmt":"2025-08-26T15:51:49","slug":"cittadinanza","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/conscasablanca.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-straniero\/cittadinanza\/","title":{"rendered":"Cittadinanza"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: center;\"><strong>TIPI DI RICHIESTE DI CITTADINANZA<\/strong><\/p>\n<p><strong>\u00a0I.\u00a0 \u00a0 \u00a0RICONOSCIMENTO DEL POSSESSO DELLA CITTADINANZA ITALIANA JURE SANGUINIS (DISCENDENZA DIRETTA SENZA INTERRUZIONE DI POSSESSO)<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>\u00a01.\u00a0 <\/strong><strong>Modifiche alla normativa vigente<\/strong><\/p>\n<p>La cittadinanza italiana \u00e8 regolata dalla legge n. 91 del 5 febbraio 1992 e si basa sul principio dello\u00a0<em>jus sanguinis<\/em>\u00a0(diritto di sangue) per il quale chi nasce da padre o da madre italiani \u00e8 cittadino italiano.<\/p>\n<p>Il decreto legge n. 36 del 28 marzo 2025 \u00e8 stato convertito con modificazioni nella legge n. 74 del 23 maggio 2025 con vigenza dal 24 maggio 2025.<\/p>\n<p>La suddetta legge di conversione riforma la\u00a0<a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-02-05;91!vig=\">legge n. 91 del 5 febbraio 1992<\/a>\u00a0<strong>introducendo limitazioni alla trasmissione della cittadinanza da una generazione all\u2019altra per chi sia nato all\u2019estero, basandola sull\u2019effettivit\u00e0 del vincolo con l\u2019Italia e sul possesso di un\u2019altra cittadinanza.<\/strong><\/p>\n<p>Pertanto, in base alle modifiche introdotte alla legge n.91 del 1992 \u00e8 riconosciuto cittadino italiano\u00a0<em>iure sanguinis<\/em>\u00a0(dalla nascita):<\/p>\n<ul>\n<li>il richiedente\u00a0<strong>nato in Italia<\/strong>\u00a0in qualsiasi data;<\/li>\n<li>il richiedente che ha esclusivamente la cittadinanza italiana<strong>, ossia che<\/strong>\u00a0<strong>non ha n\u00e9 pu\u00f2 avere nessun\u2019altra cittadinanza;<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>Di converso, la trasmissione della cittadinanza italiana per filiazione <strong>a chi sia nato all\u2019estero e sia in possesso di altra cittadinanza oltre a quella italiana<\/strong> avviene soltanto se ricorre almeno una delle condizioni introdotte dal nuovo art. 3-bis della legge n. 91\/1992:<\/p>\n<ul>\n<li>un ascendente di primo o di secondo grado (genitori o nonni) possiede \u2013 o possedeva al momento della morte \u2013 esclusivamente la cittadinanza italiana;<\/li>\n<li>un genitore o adottante \u00e8 stato residente in Italia <strong>per almeno due anni continuativi successivamente all\u2019acquisto della cittadinanza italiana<\/strong> <strong>e prima della data di nascita <\/strong>(o adozione)<strong> del figlio richiedente<\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Ai sensi delle lettere a) e a-bis) dell\u2019art. 3-bis si precisa inoltre che:<\/p>\n<p><strong>1) Solo le domande presentate prima del 27 marzo 2025 alle ore 23.59 ora italiana, corredate della necessaria documentazione, seguono la\u00a0normativa precedente<\/strong><\/p>\n<p>Per domande\u00a0<em>\u201cpresentate\u201d<\/em>\u00a0si intende:<\/p>\n<ul>\n<li>Consegnate allo sportello dell\u2019Ufficio consolare prima della data ed ora sopra indicate;<\/li>\n<li>Spedite per posta con tracciamento di data ed ora antecedenti al termine sopra indicato;<\/li>\n<li>Spedite per posta senza tracciamento di data ed ora, e ricevute dell\u2019Ufficio consolare prima del termine sopra indicato;<\/li>\n<li>Ricevute su Fast-It prima del termine sopra indicato.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>2) Solo le domande, corredate della necessaria documentazione, presentate all\u2019Ufficio consolare nel giorno indicato da appuntamento fissato e comunicato all\u2019interessato dall\u2019ufficio competente entro le 23:59, ora di Roma del 27 marzo 2025 seguono la\u00a0normativa precedente<\/strong><\/p>\n<p>Per\u00a0<em>\u201cappuntamento comunicato all\u2019interessato dall\u2019Ufficio competente\u201d<\/em>\u00a0si intende la conferma a mezzo posta elettronica ricevuta dall\u2019interessato dal portale Prenot@mi o dall\u2019indirizzo e-mail istituzionale della Sezione dell\u2019Ufficio consolare competente per l\u2019istanza.<\/p>\n<p><strong>3) In ogni altra circostanza, alle domande si applica la nuova normativa con le limitazioni sopra esposte.<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"2\">\n<li><strong> Documentazione richiesta <\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>Ai sensi della Legge n. 555\/1912 sulla cittadinanza italiana, la prole nata all\u2019estero da cittadino italiano acquisisce dalla nascita il possesso della cittadinanza italiana.<\/p>\n<p>Le condizioni richieste per il riconoscimento sono:<\/p>\n<p>\u2013 la dimostrazione della discendenza dall\u2019avo italiano emigrato;<\/p>\n<p>\u2013 la prova dell\u2019assenza d\u2019interruzioni nella trasmissione della cittadinanza.<\/p>\n<p>Lo straniero di origine italiana, residente all\u2019estero, deve rivolgersi all\u2019Autorit\u00e0 consolare italiana competente per luogo di residenza all\u2019estero.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>L\u2019istanza senza data e firma, corredata da tutta la documentazione in originale di seguito elencata, deve essere presentata dall\u2019interessato all\u2019Ufficio cittadinanza di questo Consolato Generale previo appuntamento\u00a0da richiedere tramite <a href=\"mailto:casablanca.cittadinanza@esteri.it\">casablanca.cittadinanza@esteri.it<\/a><\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>L\u2019appuntamento \u00e8 esclusivamente per la persona interessata ed eventuali figli minori. Non saranno presi in considerazione le richieste di altri parenti.<\/p>\n<p><strong>Documenti da presentare:<\/strong><\/p>\n<p>\u2013 estratto per riassunto dell\u2019atto di nascita dell\u2019avo italiano emigrato all\u2019estero, rilasciato dal comune italiano ove egli nacque (comprensivo di tutte le annotazioni ed ovviamente essenziali le eventuali annotazioni in ordine di perdita e\/o riacquisto della cittadinanza italiana);<\/p>\n<p>\u2013 atti di nascita, in copia integrale, muniti di traduzione ufficiale italiana di tutti i suoi discendenti in linea retta, compreso quello della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;<\/p>\n<p>\u2013 atto di matrimonio, in copia integrale, dell\u2019avo italiano emigrato all\u2019estero e dei suoi discendenti, in linea retta \u2013 compreso quello dei genitori del richiedente -, munito di traduzione ufficiale italiana se contratto all\u2019estero;<\/p>\n<p>\u2013 atti di morte, in copia integrale, dell\u2019avo italiano emigrato all\u2019estero e dei discendenti;<\/p>\n<p>\u2013 certificato rilasciato dalle competenti Autorit\u00e0 dello Stato estero d\u2019emigrazione, munito di traduzione ufficiale in lingua italiana attestante che l\u2019avo italiano (indicando anche data e luogo di nascita), a suo tempo emigrato dall\u2019Italia, non acquist\u00f2 la cittadinanza dello stato estero d\u2019emigrazione anteriormente alla nascita dell\u2019ascendente dell\u2019interessato.<\/p>\n<p><strong>N.B.<\/strong> Qualora l\u2019ascendente italiano, nato in Italia ed emigrato all\u2019estero, abbia utilizzato il proprio nome e cognome in forme diverse, ovvero le generalit\u00e0 dello stesso siano indicate in modo diverso negli atti relativi ai discendenti, \u00e8 necessario che esse vengano tutte riportate nel predetto certificato;<\/p>\n<p>\u2013 certificato di residenza;<\/p>\n<p>\u2013 passaporto del richiedente con fotocopia delle pagine con foto e firma.<\/p>\n<p>\u00c8 responsabilit\u00e0 del richiedente fare in modo che tutti i documenti contengano informazioni corrette relativamente a nomi, cognomi, date e luoghi di nascita. Ogni discrepanza nei certificati pu\u00f2 tardare o ostacolare la procedura di riconoscimento della cittadinanza italiana. L\u2019ufficio, qualora ne ravvisi la necessit\u00e0, si riserva la facolt\u00e0 di richiedere eventuale documentazione integrativa.<\/p>\n<p>N.B. La documentazione straniera deve essere presentata in originale e non dovr\u00e0 risultare spaginata, in quanto i punti metallici e i timbri di congiunzione attestano l\u2019autenticit\u00e0 del documento.<\/p>\n<p>Con decorrenza dal 14 agosto 2016, il Regno del Marocco ha aderito alla Convenzione dell\u2019Aja del 5 ottobre 1961 relativa all\u2019abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri. Pertanto, a partire da tale data gli Uffici Consolari italiani in Marocco non sono pi\u00f9 autorizzati a legalizzare gli atti pubblici marocchini destinati a valere in Italia.<\/p>\n<p>I documenti rilasciati dalle Autorit\u00e0 marocchine devono essere debitamente tradotti in italiano da un traduttore giurato (la\u00a0<a href=\"https:\/\/conscasablanca.esteri.it\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/Traduttori.pdf\">lista dei traduttori giurati<\/a>).<\/p>\n<p>I documenti originali e la traduzione devono essere muniti di Apostille (maggiori informazioni sul sito\u00a0<a href=\"http:\/\/www.apostille.ma\/\">www.apostille.ma<\/a>).<\/p>\n<p><strong>In base alla nuova normativa vigente, si dovranno\u00a0<u>inoltre<\/u>\u00a0produrre:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>Per la dimostrazione dell\u2019esclusivo possesso della cittadinanza italiana (a titolo esemplificativo):\n<ul>\n<li>Certificati negativi di cittadinanza;<\/li>\n<li>Certificati di non iscrizione alle liste elettorali;<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li>Per dimostrare l\u2019avvenuta residenza in Italia per almeno due anni continuativi dopo l\u2019acquisto della cittadinanza:\n<ul>\n<li>Certificato storico di residenza;<\/li>\n<li>Certificato storico di cittadinanza (se richiesto)<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Le tariffe consolari applicabili sono disponibili sulla <a href=\"https:\/\/conscasablanca.esteri.it\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/tariffa_consolare_aggiornata__2025rev-FINale.pdf\"><u>Tabella dei Diritti Consolari<\/u> <\/a>da riscuotersi dagli Uffici diplomatici e consolari, allegata al D.Lgs. 71\/2011 e aggiornata dal Decreto Legislativo 18 settembre 2024 n.139 e dalla Legge 30 dicembre 2024 n. 207.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>II.\u00a0 CITTADINANZA PER MATRIMONIO O UNIONE CIVILE<\/strong><\/p>\n<p><strong>1.Cenni normativi<\/strong><\/p>\n<p>In conformit\u00e0 alla normativa in vigore, che richiede la conoscenza della lingua italiana, le informazioni relative alla cittadinanza per matrimonio vengono fornite in italiano.<\/p>\n<p>Coloro che richiedono la cittadinanza italiana per matrimonio o unione civile devono essere a conoscenza dei doveri nei confronti della Repubblica italiana, primi fra tutti l\u2019adesione ai valori nazionali e l\u2019irreprensibilit\u00e0 della condotta.<\/p>\n<p>L\u2019acquisto della cittadinanza italiana da parte del coniuge straniero o apolide che abbia contratto matrimonio con cittadino italiano a partire dal 27 aprile 1983 \u00e8 attualmente regolato dalla Legge 5 febbraio 1992 n. 91 (artt. 5, 6, 7 e 8) e successive modifiche.<\/p>\n<p>Le richieste di cittadinanza italiana possono essere presentate anche da parte del cittadino o della cittadina stranieri che hanno costituito un\u2019unione civile con cittadino\/a italiano\/a trascritta nei registri dello stato civile del Comune italiano (D. Lgs. 5, 6 e 7\/ 2017).<\/p>\n<p>Il coniuge\/parte dell\u2019unione civile straniero pu\u00f2 acquistare la cittadinanza italiana su domanda, in presenza dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente, come spiegato nelle sezioni successive.<\/p>\n<p>Riferimenti normativi:<\/p>\n<p>&#8211; Legge N.123 del 21 aprile 1983<\/p>\n<p>&#8211; Legge N. 91 del 5 febbraio 1992<\/p>\n<p>&#8211; Decreti legislativi N. 5, 6 e 7 del 19 gennaio 2017<\/p>\n<p>&#8211; Decreto Legge N. 113 del 4 ottobre 2018 (decreto sicurezza), convertito dalla Legge N.132 del 1\u00b0 dicembre 2018<\/p>\n<p>&#8211; Decreto Legge N. 130 del 21 ottobre 2020, convertito dalla Legge N. 173 del 18 dicembre 2020<\/p>\n<p><strong>2.Requisiti per la richiesta della cittadinanza per matrimonio<\/strong><\/p>\n<p>&#8211; <strong>Residenza nella circoscrizione consolare<\/strong>: Il richiedente dovr\u00e0 indirizzare la domanda alla Rappresentanza diplomatico-consolare competente per la sua residenza;<\/p>\n<p>N.B. Il coniuge\/parte dell\u2019unione civile di nazionalit\u00e0 italiana deve essere residente e regolarmente iscritto all\u2019anagrafe degli italiani residenti all\u2019estero (A.I.R.E.) della circoscrizione consolare di competenza e convivente allo stesso indirizzo del richiedente la cittadinanza. In caso contrario, dovr\u00e0 fornire documentazione comprovante la motivazione (es. lavoro, scolarit\u00e0 dei figli, cure mediche o altro), che determina o ha determinato la necessit\u00e0 di domicilio disgiunto;<\/p>\n<p>&#8211; <strong>Termini di presentazione:<\/strong> la domanda pu\u00f2 essere presentatatre anni dopo il matrimonio\/unione civile se il coniuge \u00e8 cittadino italiano iure sanguinis; in caso di naturalizzazione avvenuta dopo il matrimonio, i tre anni decorrono dalla data della naturalizzazione del coniuge. I tre anni vengono ridotti a un anno e mezzo in presenza di figli minori nati o adottati dai coniugi;<\/p>\n<p>&#8211; <strong>Trascrizione del matrimonio\/unione civile<\/strong>: se avvenuti all&#8217;estero, devono essere stati trascritti presso il Comune in Italia;<\/p>\n<p>&#8211; <strong>Validit\u00e0 del matrimonio\/unione civile e stabilit\u00e0 del vincolo di coniugio\/unione civile fino all\u2019adozione del provvedimento di concessione della cittadinanza<\/strong>. Al fine del conferimento della cittadinanza italiana, alla data di adozione del decreto non devono essere intervenuti lo scioglimento, l\u2019annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio\/unione civile (separazione personale, divorzio, decesso del coniuge o parte dell\u2019unione civile);<\/p>\n<p>&#8211;<strong> Assenza di sentenze di condanna da parte delle Autorit\u00e0 giudiziarie italiane<\/strong> per reati per i quali sia prevista una pena superiore a tre anni di reclusione;<\/p>\n<p>&#8211; <strong>Assenza di sentenze di condanna da parte delle Autorit\u00e0 giudiziarie straniere<\/strong> ad una pena superiore ad un anno per reati non politici;<\/p>\n<p>&#8211; <strong>Assenza di condanne per delitti contro la personalit\u00e0 dello Stato<\/strong>;<\/p>\n<p>&#8211;<strong> Assenza di motivi ostativi per la sicurezza della Repubblica<\/strong>;<\/p>\n<p>&#8211; <strong>Conoscenza della lingua italiana non inferiore a livello B1 <\/strong>del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER).<\/p>\n<p>&#8211; <strong>Pagamento delle tasse e percezioni indicate nella sezione documenti e costi<\/strong>.<\/p>\n<p><strong>3. DOCUMENTI necessari per la richiesta di cittadinanza<\/strong><\/p>\n<p>1.<strong> Estratto dell\u2019atto di nascita o equivalente<\/strong>: in originale, rilasciato possibilmente da non oltre sei mesi dal Paese in cui si \u00e8 nati, completo di tutte le generalit\u00e0 (incluse paternit\u00e0 e maternit\u00e0), debitamente legalizzato\/apostillato e tradotto in lingua italiana.<\/p>\n<p>La traduzione, a meno che non sia apostillata o legalizzata da altre autorit\u00e0 italiane in Italia o all\u2019estero, deve essere apostillata dalle autorit\u00e1 marocchine (www.apostille.ma).<\/p>\n<p>IMPORTANTE: in caso di cambi nome e cognome sia volontari sia a seguito del matrimonio o di eventuali correzioni, si dovr\u00e1 caricare documentazione probatoria del cambio\/correzione.<\/p>\n<p>2.<strong> Certificato Penale del Paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza (a partire dai 14 anni d\u2019et\u00e0) \u2013 tranne l\u2019Italia \u2013 e dei Paesi di cui si possiede la cittadinanza, in originale, rilasciato da non oltre sei mesi prima della presentazione della domanda, debitamente legalizzato\/apostillato e tradotto in lingua italiana<\/strong>. La traduzione, a meno che non sia apostillata o legalizzata da altre autorit\u00e0 italiane in Italia o all\u2019estero, deve essere apostillata dalle autorit\u00e1 marocchine (www.apostille.ma).<\/p>\n<p>Il richiedente \u00e8 esonerato dal presentare il certificato penale del Paese di origine solo se lo ha lasciato prima del compimento dei 14 anni e non ne ha conservato la cittadinanza.<\/p>\n<p>3. <strong>Ricevuta del versamento del contributo di euro 250,00 a favore del Ministero dell\u2019Interno<\/strong>, con le modalit\u00e0 indicate nella sezione \u201cCosti\u201d.<\/p>\n<p>4. <strong>Documento di identit\u00e0<\/strong>: fotocopia del passaporto in corso di validit\u00e0 (pagine con i dati personali, fotografia, date di rilascio e scadenza) oppure carta di identit\u00e0.<\/p>\n<p>5. <strong>Copia dell\u2019atto di matrimonio o estratto per riassunto del registro dei matrimoni, da richiedere al competente Comune italiano in cui l\u2019atto risulta trascritto<\/strong>, possibilmente rilasciato da non oltre sei mesi prima dell\u2019istanza. Questo documento pu\u00f2 essere inserito al momento della presentazione della domanda alla voce \u201cdocumento generico\u201d e andr\u00e0 presentato al momento della convocazione presso gli Uffici Consolari.<\/p>\n<p>NOTA BENE: Qualora il richiedente sia un cittadino UE, potr\u00e0 avvalersi dell\u2019autocertificazione al posto dell\u2019atto di matrimonio, stato di famiglia e certificato di cittadinanza del coniuge\/parte dell\u2019unione civile (DPR 445\/2000)<\/p>\n<p>6. <strong>Certificato di conoscenza della lingua italiana<\/strong> non inferiore al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER) o titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario riconosciuto dal Ministero dell\u2019Istruzione, dell\u2019Universit\u00e0 e della Ricerca e dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale.<\/p>\n<p>Gli enti certificatori CLIQ (Certificazione Lingua Italiana di Qualit\u00e0) &#8211; eventualmente in regime di collaborazione con i locali istituti italiani di cultura \u2013 sono esclusivamente <strong>l\u2019Universit\u00e0 per stranieri di Siena, l\u2019Universit\u00e0 per stranieri di Perugia, l\u2019Universit\u00e0 Roma Tre e la Societ\u00e0 Dante Alighieri<\/strong><\/p>\n<p>Non sono tenuti alla presentazione del titolo di conoscenza della lingua italiana:<\/p>\n<p>1. Gli stranieri (anche se residenti all\u2019estero) che abbiano sottoscritto l\u2019accordo di integrazione di cui all\u2019art. 4 bis del d.lgs. n. 286\/1998 Testo Unico Immigrazione<\/p>\n<p>2. I titolari di permesso di soggiorno UE (o CE) italiano per soggiornanti di lungo periodo di cui all\u2019articolo 9 del medesimo testo unico<\/p>\n<p><strong>4.PROCEDURA<\/strong><\/p>\n<p>FASE 1 \u2013 REGISTRAZIONE<\/p>\n<p><strong>Il richiedente dovr\u00e0 effettuare la registrazione sul portale del Ministero dell\u2019Interno<\/strong> (https:\/\/www.interno.gov.it\/it\/temi\/cittadinanza-e-altri-diritti-civili\/cittadinanza\/cittadinanza-invia-tua-domanda)<\/p>\n<p><strong>Si precisa che l\u2019indirizzo email dichiarato sul portale in fase di inoltro della domanda on line costituisce domicilio eletto<\/strong> (art. 47 c.c.), si rende pertanto necessaria una frequente consultazione della propria email in quanto tutte le comunicazioni relative alla domanda di cittadinanza, ivi comprese richieste di integrazione documentale, convocazioni, notifiche di provvedimenti, ecc. avverranno UNICAMENTE tramite canale informatico.<\/p>\n<p>FASE 2 \u2013 INSERIMENTO DELLA DOMANDA (Modello AE)<\/p>\n<p>Una volta registrato, il richiedente potr\u00e0 procedere alla compilazione della domanda \u201conline\u201d e all\u2019inserimento di tutti i documenti richiesti sull\u2019apposito portale del Ministero dell\u2019Interno:<\/p>\n<p>(https:\/\/portaleserviziapp.dlci.interno.it). <strong>Qualsiasi domanda di carattere tecnico o di contenuto relativa all\u2019istanza online dovr\u00e0 essere risolta rivolgendosi direttamente al Ministero dell\u2019Interno che ha predisposto un servizio di assistenza con FAQ e HelpDesk dedicati.<\/strong><\/p>\n<p><strong>Attenzione: NOTE PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA ONLINE<\/strong><\/p>\n<p>&#8211;<em> nel modulo di registrazione vanno inseriti DATA E LUOGO DI NASCITA cos\u00ec come indicati nell\u2019atto di nascita.<\/em><\/p>\n<p><em>&#8211; vanno riportate le GENERALIT\u00c0 indicate in atti e documenti formati all\u2019estero dalle competenti autorit\u00e0 straniere. In caso di discordanze, fornire documentazione giustificativa.<\/em><\/p>\n<p><em>&#8211; specificare nell&#8217;istanza l&#8217;eventuale presenza di figli minori del\/della richiedente, nati da una precedente relazione.<\/em><\/p>\n<p><em>&#8211; se il richiedente risiede in Italia si dovr\u00e1 presentare l\u2019istanza alla Prefettura di riferimento per la residenza e non alla Autorit\u00e1 italiana nel territorio del paese di origine.<\/em><\/p>\n<p><em>&#8211; i documenti vanno caricati integralmente, ovvero l\u2019originale apostillato\/legalizzato e la relativa traduzione apostillata.<\/em><\/p>\n<p>FASE 3 \u2013 VERIFICA CONSOLARE<\/p>\n<p>L\u2019Ufficio Consolare sar\u00e0 automaticamente informato della presentazione della domanda e proceder\u00e0 alle necessarie VERIFICHE.<\/p>\n<p>Il richiedente ricever\u00e0 quindi, in modalit\u00e0 telematica tramite il portale del Ministero dell\u2019Interno, una comunicazione relativa all\u2019accettazione o al motivo dell\u2019inammissibilit\u00e0.<\/p>\n<p>In caso di accettazione della domanda, il richiedente sar\u00e0 convocato, per via telematica attraverso il Portale, presso la Rappresentanza diplomatico-consolare per l\u2019autentica della firma apposta sulla domanda di cittadinanza, per la consegna di tutta la documentazione cartacea IN ORIGINALE, ivi compresa quella gi\u00e0 trasmessa per via telematica tramite il Portale, per la riscossione o verifica dell\u2019avvenuto pagamento delle percezioni consolari previste.<\/p>\n<p>Tutta la documentazione di cui sopra sar\u00e0 conservata in originale dalla Rappresentanza diplomatico-consolare, ad eccezione del passaporto e del certificato linguistico, per i quali verr\u00e0 effettuata una copia conforme con relativi pagamenti.<\/p>\n<p>FASE 4 \u2013 VALUTAZIONE E TERMINI DEL PROCEDIMENTO<\/p>\n<p>La valutazione della domanda e la definizione del procedimento sono di esclusiva competenza del Ministero dell\u2019Interno: 24 mesi dalla data di presentazione della domanda &#8211; prorogabili fino al massimo di 36 mesi &#8211; per le istanze di cittadinanza presentate a partire dal 20 dicembre 2020 (data di entrata in vigore della L. 18 dicembre 2020 n. 173). Qualora al termine della valutazione della pratica il procedimento si concluda positivamente, il Ministero dell\u2019Interno invier\u00e0 il Decreto di conferimento di cittadinanza italiana alla Rappresentanza diplomatico-consolare competente per residenza dell\u2019interessato\/a.<\/p>\n<p>FASE 5 \u2013 DECRETO, NOTIFICA E GIURAMENTO<\/p>\n<p>Il Decreto di conferimento della cittadinanza italiana verr\u00e0 notificato \u2013 tramite portale \u2013 con comunicazione indirizzata all\u2019email indicata dal richiedente in fase di registrazione. All\u2019atto della notifica verranno altres\u00ec richiesti documenti \u2013 previsti dalla normativa nazionale \u2013 volti a verificare la permanenza del vincolo coniugale. Tali documenti devono avere data successiva all\u2019adozione del decreto:<\/p>\n<p>&#8211; atto integrale di matrimonio rilasciato dal competente Comune italiano;<\/p>\n<p>&#8211; certificato penale del Paese di attuale residenza, debitamente legalizzato e tradotto (vedi sezione documenti).<\/p>\n<p>Alla data di adozione del decreto, quindi, non deve essere intervenuto lo scioglimento, l\u2019annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio o dell\u2019unione civile n\u00e9 la separazione personale (sentenza di separazione).<\/p>\n<p>Entro e non oltre sei mesi dalla notifica, l\u2019interessato verr\u00e0 convocato presso gli uffici consolari, per prestare giuramento di fedelt\u00e0 alla Repubblica e alle sue leggi.<\/p>\n<p>\u00c8 previsto il pagamento della marca da bollo sul verbale di giuramento.<\/p>\n<p>L\u2019atto integrale di matrimonio va richiesto al Comune italiano nei cui registri l\u2019atto risulta trascritto; il certificato penale si richiede alle Autorit\u00e0 competenti nel paese di residenza e dovr\u00e0 essere in regola con le disposizioni in materia di legalizzazione\/apostille e traduzione, come spiegato nella sezione \u201cdocumenti\u201d.<\/p>\n<p>La persona interessata prester\u00e0 giuramento di fedelt\u00e0 alla Repubblica italiana pronunciando le parole:<\/p>\n<p>\u201c<em>GIURO DI ESSERE FEDELE ALLA REPUBBLICA E DI OSSERVARE LA COSTITUZIONE E LE LEGGI DELLO STATO<\/em>\u201d<\/p>\n<p>Gli effetti del giuramento, ovvero l\u2019acquisto della cittadinanza italiana, saranno efficaci a partire dal giorno successivo a quello del giuramento.<\/p>\n<p>Il certificato di nascita originale sar\u00e0 inviato per la trascrizione al Comune italiano di riferimento insieme alla richiesta di iscrizione all\u2019AIRE e al verbale dell\u2019avvenuto giuramento.<\/p>\n<p><strong>5. SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA E COSTI<\/strong><\/p>\n<p>Se il richiedente \u00e8 un cittadino di un paese UE potr\u00e0 avvalersi dell\u2019autocertificazione per il possesso della cittadinanza italiana del coniuge\/parte dell\u2019unione civile, per il vincolo di coniugio\/unione civile con cittadino\/a italiano\/a e la composizione del nucleo familiare.<\/p>\n<p>Le informazioni, i dati e i documenti gi\u00e0 in possesso della Pubblica Amministrazione sono acquisite d\u2019ufficio, previa indicazione da parte dell\u2019interessato degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni richieste (DPR 445\/2000).<\/p>\n<p>COSTI<\/p>\n<p>Contributo di euro 250,00 a favore del Ministero dell\u2019Interno, da effettuare esclusivamente sul conto corrente indicato dal Ministero dell\u2019Interno (ricevuta da inserire nella domanda online)<\/p>\n<p>\u201cMinistero dell\u2019Interno D.L.C.I Cittadinanza\u201d<\/p>\n<p>Nome della Banca: Poste Italiane S.p.A.<\/p>\n<p>Codice IBAN: IT54D0760103200000000809020<\/p>\n<p>Causale del versamento: Richiesta cittadinanza per matrimonio ex art. 5 L. 91\/1992 e nome e cognome del richiedente<br \/>\nCodice BIC\/SWIFT di Poste Italiane: BPPIITRRXXX (per bonifici esteri);<\/p>\n<p>Codice BIC\/SWIFT: PIBPITRA (per operazioni del circuito EUROGIRO)<\/p>\n<p>Articoli della tabella consolare da applicare<\/p>\n<p>\u2022 Autentica di firma sull\u2019istanza: art. 24<\/p>\n<p>\u2022 Copia conforme del documento di identit\u00e0 in corso di validit\u00e0: art 71.<\/p>\n<p>(Laddove il documento non sia in caratteri latini occorre anche la traduzione)<\/p>\n<p>\u2022 Copia conforme della certificazione linguistica: art. 71<\/p>\n<p>\u2022 Marca da bollo sul verbale di giuramento<\/p>\n<p><strong>6. CONTATTI E LINK UTILI<\/strong><\/p>\n<p>TROVA IL TUO CONSOLATO<\/p>\n<p>https:\/\/serviziconsolarionline.esteri.it\/ScoFE\/services\/consulate\/find-consulate.sco<\/p>\n<p>INVIA LA TUA DOMANDA AL MINISTERO DELL\u2019INTERNO https:\/\/portaleserviziapp.dlci.interno.it<\/p>\n<p>SITO DEL MINISTERO DEGLI ESTERI https:\/\/www.esteri.it\/mae\/it\/servizi\/italiani-all-estero\/cittadinanza.html<\/p>\n<p>TABELLA CONSOLARE<\/p>\n<p>https:\/\/www.esteri.it\/mae\/en\/ministero\/normativaonline\/normativa_consolare\/tariffa%20consolare<\/p>\n<p><strong>III. CITTADINANZA PER MATRIMONIO PRIMA DEL 27 APRILE 1983, AI SENSI DELL&#8217;ART.10, COMME 2 DELLA LEGGE 555\/1912<\/strong><\/p>\n<p>Le donne straniere che hanno contratto matrimonio prima del 27\/04\/1983 con cittadino italiano hanno titolo all\u2019attribuzione della cittadinanza italiana per automatismo di legge.<\/p>\n<p>Si ribadisce che questa fattispecie \u00e8 applicabile solo alle donne e non ai mariti.<\/p>\n<p>Ai fini dell\u2019attribuzione della cittadinanza italiana, la moglie del cittadino italiano potr\u00e0 presentare:<\/p>\n<p>&#8211; <strong>Estratto dell\u2019atto di nascita o equivalente<\/strong>: in originale, possibilmente recente e rilasciato dal Paese in cui si \u00e8 nati, completo di tutte le generalit\u00e0 (incluse paternit\u00e0 e maternit\u00e0), debitamente legalizzato\/apostillato e tradotto in lingua italiana. La traduzione dovr\u00e0 essere legalizzata\/apostillata o asseverata.<\/p>\n<p>&#8211; <strong>Estratto dell\u2019atto di matrimonio<\/strong> (o copia integrale), possibilmente recente, rilasciato dal Comune in cui l\u2019atto risulta trascritto.<\/p>\n<p>Nel caso in cui il matrimonio avvenuto all\u2019estero non risulti trascritto in Italia, sar\u00e0 necessario presentare anche l\u2019atto di matrimonio estero originale e tradotto in italiano, debitamente perfezionato con legalizzazione\/apostille rilasciato dalle Autorit\u00e0 di stato civile del Paese in cui si \u00e8 verificato l\u2019evento. La traduzione dovr\u00e0 essere legalizzata\/apostillata o asseverata.<\/p>\n<p>&#8211; <strong>Certificato di residenza <\/strong>o equivalente nella circoscrizione consolare.<\/p>\n<p>&#8211;<strong> Copia del passaporto o documento d\u2019identit\u00e0 <\/strong>dell\u2019interessata.<\/p>\n<p>&#8211; <strong>Copia del passaporto\/carta d\u2019identit\u00e0 del coniuge italiano<\/strong> (ove disponibile).<\/p>\n<p>Qualora le richiedenti non abbiano mai posseduto un passaporto o una carta di identit\u00e0 italiani ovvero non risultino essere state iscritte all\u2019AIRE in data antecedente al 08\/07\/2014, sono tenute altres\u00ec a presentare:<\/p>\n<p>&#8211; <strong>Pagamento del contributo di Euro 300<\/strong> (da effettuarsi in Dirham in contanti al giorno dell\u2019appuntamento per la consegna della documentazione).<\/p>\n<p>Si rammenta inoltre che, nella vigenza della legge 555\/1912, fino al 26\/04\/1983, prima dell\u2019entrata in vigore della legge 123\/1983 in data 27\/04\/1983, lo scioglimento del vincolo coniugale, a seguito di morte del coniuge italiano o divorzio, comportava: la perdita della cittadinanza italiana in capo alla moglie che avesse riacquistato (o non avesse mai perso) la propria cittadinanza d\u2019origine e avesse riportato o semplicemente se avesse mantenuto la sua residenza all\u2019estero.<\/p>\n<p>Le richieste di cittadinanza per matrimonio avvenuto prima del 27\/04\/1983 dovranno essere presentate personalmente a sportello previo appuntamento via email.<\/p>\n<p><strong>Contatti e informazioni<\/strong>: <span style=\"text-decoration: underline;\"><strong>Si riceve solo previo appuntamento da richiedere tramite e-mail all\u2019indirizzo:<\/strong><\/span> <a href=\"mailto:casablanca.cittadinanza@esteri.it\">casablanca.cittadinanza@esteri.it<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"TIPI DI RICHIESTE DI CITTADINANZA \u00a0I.\u00a0 \u00a0 \u00a0RICONOSCIMENTO DEL POSSESSO DELLA CITTADINANZA ITALIANA JURE SANGUINIS (DISCENDENZA DIRETTA SENZA INTERRUZIONE DI POSSESSO) &nbsp; \u00a01.\u00a0 Modifiche alla normativa vigente La cittadinanza italiana \u00e8 regolata dalla legge n. 91 del 5 febbraio 1992 e si basa sul principio dello\u00a0jus sanguinis\u00a0(diritto di sangue) per il quale chi nasce da [&hellip;]","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":62,"menu_order":2,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-96","page","type-page","status-publish","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/conscasablanca.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/96","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/conscasablanca.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/conscasablanca.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/conscasablanca.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/conscasablanca.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=96"}],"version-history":[{"count":6,"href":"https:\/\/conscasablanca.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/96\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2623,"href":"https:\/\/conscasablanca.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/96\/revisions\/2623"}],"up":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/conscasablanca.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/62"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/conscasablanca.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=96"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}